Normativa

SuperBonus al 110%: come funziona e perchè può spingere efficienza e innovazione

Il SuperBonus al 110% è diventato definitivamente operativo e può rappresentare un’ottima opportunità per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale, in particolare dei condomini

Pubblicato il 07 Ago 2020

Con l’ultimo decreto ministeriale adottato nella giornata di giovedì, il SuperBonus al 110% (e il SismaBonus) è diventato definitivamente operativo. Una novità che rappresenta un’occasione unica per l’innovazione energetica del patrimonio immobiliare italiano: Circa il 40% dei consumi finali e oltre il 36% delle emissioni di gas serra del nostro Paese deriva dall’attività di case, uffici e negozi, che si trovavo in stabili costruiti prima degli anni Settanta, quando ancora non esisteva nessun tipo di regolamentazione che spingesse l’efficienza energetica in edilizia. Negli anni si è cercato si spingere l’efficienza in edilizia con diverse modalità, ma poco si è riusciti a fare per i circa 2 milioni di condomini italiani, dove nel nostro Paese vivono circa 22 milioni di persone. Già il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) al 2030, varato appena prima dell’emergenza sanitaria, metteva l’accento sulla necessità di efficientare ulteriormente il settore residenziale: dei circa 9,3 Mtep/anno fissati come target di risparmio sugli usi finali di energia, più di un terzo dovrà provenire dal settore residenziale (3,3 Mtep). L’arrivo della crisi economica susseguita all’emergenza Covid-19 ha convinto il Governo ad andare in questa direzione, anche e soprattutto con l’obiettivo di rilanciare l’economia e il comparto edilizio, attraverso il varo del Super Bonus al 110%, che secondo l’Ance potrebbe mettere in piedi un giro d’affari di circa 14 miliardi di euro.

Superbonus 110%: come funziona

Ma vediamo più da vicino in cosa consiste il Super Bonus al 110%.
Innanzitutto questa nuova disposizione non fa altro che rafforzare – a determinate condizioni – gli sgravi fiscali già esistenti (cosiddetto Ecobonus) dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

• recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
• riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

In particolare, il SuperBonus ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

SuperBonus: i soggetti beneficiari secondo l’Agenzia delle Entrate

Ma quali soggetti possono veramente usufruire del superbonus? L’Agenzia delle Entrate, nella sua guida, fornisce una risposta molto chiara su questo punto: possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (inclusi usufruttuari e affittuari), i condomini, gli istituti autonomi case popolari (per cui la detrazione si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche. Al contrario i titolari di reddito d’impresa o professionale sono sostanzialmente esclusi dal provvedimento: rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Gli interventi possono riguardare sia prime che seconde case, ma sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Gli interventi ammessi

È possibile usufruire del Superbonus se si realizza almeno uno degli interventi definiti trainanti dal legislatore, quali: l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali riguardanti l’involucro dell’edificio (il cosiddetto cappotto termico) per almeno il 25% della superficie che disperde calore, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria e gli interventi antisismici.
È inoltre possibile accedere all’agevolazione per una serie di altri interventi (definiti, questa volta, trainati) a condizione che vengano realizzati congiuntamente a un intervento trainante. Tra di essi, rientrano la sostituzione di infissi e l’installazione di pannelli solari, di sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

SuperBonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura

Molto importante è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione (non solo per il SuperBonus ma anche per gli altri sgravi) per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il fornitore degli interventi offre uno sconto sul corrispettivo per un importo al massimo pari al corrispettivo stesso, che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. Questo comporta, fondamentalmente, la possibilità per i soggetti responsabili di non anticipare neanche un euro per i lavori, fattore che dovrebbe smuovere veramente il mercato della riqualificazione energetica in edilizia. In particolare, per l’appunto, quello dei condomini, dove gli interventi erano stati sinora ostacolati dalla necessità di mettere d’accordo tante persone diverse su un investimento con ricadute sul medio-lungo termine.

C’è poi un punto che non è stato sottolineato abbastanza: per accedere al 110% previsto dal Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo significa che, la progettazione, fin dall’inizio deve essere seguita a regola d’arte, altrimenti il rischio concreto è quello di vedersi riconosciuta soltanto una detrazione minore, mandando a monte i progetti.

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Gianluigi Torchiani

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