Normative

Gli immobili della pubblica amministrazione migliorano le prestazioni energetiche

Cosa prevede il Programma di Riqualificazione Energetica per la Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), condotto congiuntamente dai ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente

Pubblicato il 06 Mag 2020

Cecilia Bottoni

dott.ssa in scienze politiche

Il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) prevede la disposizione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una serie di interventi che hanno come fine ultimo il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. Il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma è affidato all’azione congiunta del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero dell’Ambiente. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, che dà attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce, tra le altre disposizioni, che a partire dall’anno 2014 e fino al 2020 si dovranno realizzare interventi di riqualificazione energetica sugli immobili occupati dalla pubblica amministrazione centrale per almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Viene fornita anche un’alternativa: si possono prevedere interventi che siano in grado di condurre a un risparmio energetico, cumulato nel periodo 2014-2020, di almeno 0,04 MTEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio). Lo stanziamento complessivo previsto per il periodo 2014 – 2020 è di 355 milioni di euro.

Cosa dice il D.m. “Prepac”

Il D.M. del 16 settembre 2016 (anche detto “decreto Prepac”) intitolato “Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale” disciplina la predisposizione e l’attuazione del programma, delineando i principi generali e i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, in modo tale da stilare la graduatoria annuale, necessaria per l’esecuzione del Programma. In attuazione dell’art. 16, comma 3 del D.M. sono state individuate le Linee Guida redatte da Enea e Gse, che specificano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali. Il finanziamento viene concesso alle proposte secondo l’ordine presente nella graduatoria annuale, fino al 100% della spesa a carico dell’Amministrazione proponente, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e tenendo conto di eventuali cofinanziamenti.

Il Prepac è pensato per incrementare l’efficienza energetica negli edifici della p.a.. Si ricorda che l’efficienza energetica è il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia. Maggior efficienza energetica e risparmio energetico possono essere conseguiti sia mediante l’applicazione di tecnologie, componenti e sistemi più o meno complessi, sia mediante il comportamento consapevole e responsabile dei consumatori. Nell’ambito degli edifici pubblici, le principali criticità ed inefficienze sono dovute da una parta alla bassa efficienza energetica dei sistemi impiantistici, sia termici sia elettrici, dall’altra dagli alti livelli di dispersione termica dell’involucro edilizio.

Non tutti gli edifici sono compresi e non tutti gli interventi sono ammissibili. Dalle Linee Guida e dagli elementi disciplinati dal decreto Prepac emerge che, ai fini dell’ammissibilità al Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale, le proposte di progetto dovranno interessare:

  • edifici della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati, come definiti dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 2 lettere aa) e ff) del D.Lgs. 102/2014, inclusi gli immobili periferici inseriti nell’inventario predisposto in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 5 della Direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici degli immobili della pubblica amministrazione centrale e dei dati sui consumi energetici rilevati nell’applicativo informatico IPER gestito dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 1, comma 387, della L.147/2013;
  • interventi di efficienza energetica espressamente indicati nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante operam (se obbligatorio e/o se predisposto) o, in alternativa, nella diagnosi energetica preliminare, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più estesi.

Inoltre, gli interventi ammessi al programma:

  • tipologia 1: interventi sul sistema edificio (involucro edilizio e impianti);
  • tipologia 2: altri interventi: scheda aperta;
  • tipologia 3: produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel documento da presentare ai fini dell’ammissibilità, devono essere citate le specifiche tecniche impiegate, gli indicatori prestazionali e, in ultimo, il costo totale di ogni singolo intervento.

Proposte di intervento previste dal decreto Prepac

Le proposte di intervento devono quindi riguardare edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati, i cui dati devono essere stati inseriti nel portale IPER dell’Agenzia del Demanio e devono riportare determinate certificazioni. Il portale IPER è un monitoraggio creato per valutare i livelli di prestazione dei vari edifici pubblici, con l’obiettivo di riuscire a calcolare il costo per addetto di ogni edificio. All’interno del portale devono necessariamente essere inseriti i costi di esercizio di ogni immobile poiché il fine è il risparmio di spesa. Oltre a dati forniti all’Agenzia del Demanio con l’applicativo IPER, affinché il progetto venga valutato per l’ammissibilità devono essere presentate la relazione tecnica, l’asseverazione, il quadro tecnico economico, la scheda di sintesi dell’intervento proposto, e, per quantificare i benefici dell’efficientamento energetico, sono necessari la diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica.

La diagnosi energetica è definita nel D.Lgs. 115/2008 come “una procedura sistematica per fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività e/o impianto industriale di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”. I criteri minimi che deve possedere una diagnosi energetica di qualità sono:

– base di dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;

– esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici;

– se possibile, analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

– sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

La normativa tecnica di riferimento è rappresentata dalla serie delle UNI 16247 “Diagnosi energetiche”. A livello pratico, la diagnosi energetica prevede il rilievo e l’analisi di dati relativi al sistema edificio in condizioni di esercizio (dati geometrico-dimensionali, termo-fisici dei componenti l’involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, ecc.), l’analisi e le valutazioni economiche dei consumi energetici, l’individuazione delle possibili misure di efficienza energetica e la valutazione della loro fattibilità tecnico-economica.

L’attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che fornisce informazioni sulle prestazioni energetiche di un edificio: sulla base dei consumi, l’edificio viene classificato in base ad una scala che va dalla A alla G. L’Attestato di Prestazione Energetica è assimilabile a una comunicazione immediata riguardo l’efficienza energetica di un determinato immobile, che prende in considerazione fattori diversi tra cui l’isolamento termico delle pareti opache o l’efficienza degli impianti. L’obbligo di APE, la definizione delle sue caratteristiche e delle modalità di redazione sono stati introdotti nel 2013 con la legge 63/2013. L’APE è obbligatorio in caso di compravendita di un immobile o anche semplicemente per la stipula di un contratto di affitto della casa.

Inoltre, l’APE deve essere redatto da professionisti: l’incaricato deve essere un certificatore energetico che ha svolto un percorso di formazione adeguato ed è accreditato dalla regione di appartenenza. Per eseguire l’analisi energetica dell’immobile, il certificatore deve eseguire almeno un sopralluogo, che lo aiuti a raccogliere tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell’edificio, come la geometria, le tipologie di strutture con cui è realizzato e gli impianti presenti. Dopo questa prima fase, grazie al supporto di appositi software, procederà a effettuare tutti i calcoli necessari per la redazione dell’attestazione, rilasciando la targa energetica. Una volta redatto, l’attestato di Prestazione Energetica ha una durata massima di dieci anni.

Con l’entrata in vigore del D.l. 63/2013, l’attestato di Prestazione Energetica sostituisce l’attestato di Certificazione Energetica, recependo la direttiva europea 2010/31/UE. L’APE non introduce novità a livello di modalità di calcolo ma specifica il fine per il quale è istituito, ovvero il miglioramento dell’efficienza energetica, richiedendo l’inserimento dei consumi sia invernali sia estivi, di quelli per la ventilazione, per il riscaldamento dell’acqua potabile, per l’illuminazione e, dove applicabile, per il funzionamento di impianti di movimentazione. Le informazioni raccolte con l’APE sono molto più complete e indicative dei reali consumi globali di un edificio.

Gli attestati di Certificazione Energetica esistenti prima del 2013 rimangono validi fino allo scadere dei 10 anni. Si deve inoltre distinguere tra l’attestato di Prestazione Energetica e l’attestato di Qualificazione Energetica: quest’ultimo viene definito durante la fase embrionale del progetto, da un tecnico coinvolto nella costruzione dell’immobile, al fine di individuare quale potrebbe essere la classe energetica. L’AQE viene firmato dal direttore lavori ed è poi consegnato in Comune.

In data 25 febbraio 2020 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il decreto estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. Per quanto riguarda il Prepac, viene prolungato lo stanziamento delle risorse fino al 2030, portando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2.

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