Normative

Linee guida per le certificazioni energetiche degli edifici

Dalla Direttiva europea 2010/31 alla 2018/844, al recepimento nella normativa italiana che ha dato il via alle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) e di Qualificazione Energetica (AQE)

Pubblicato il 14 Mag 2020

Cecilia Bottoni

dott.ssa in scienze politiche

L’efficienza energetica si pone come uno dei tasselli fondamentali nella definizione di una strategia nazionale e internazionale che si pone come obiettivo quello di rendere il consumo di energia più intelligente, in modo tale da ridurne il costo e la quantità di emissioni di CO2 nell’ambiente. Essendo gli edifici i principali responsabili del consumo globale di energia (circa il 40%), un valido punto di partenza può essere quello di definire in maniera chiara quali sono i parametri che vanno a definire la prestazione energetica degli edifici. La riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.

Cosa dice la Direttiva 2010/31 per la certificazione energetica degli edifici

Per prima cosa si deve definire cosa sia la prestazione energetica di un edificio: la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e d’installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

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Nel 2010 è stata emanata dall’Unione Europa la Direttiva 2010/31 per la certificazione energetica degli edifici: la prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolato in base a una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Oltre le caratteristiche termiche dovrebbero essere prese in considerazione anche il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata illuminazione naturale, senza tralasciare le peculiarità architettoniche dell’edificio. Per far sì che i risultati possano essere analizzati in maniera critica, devono essere fissati dei requisiti minimi di prestazione energetica, in modo tale che si possa identificare un equilibrio, o ottimale o efficace, in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati.

L’attestato di prestazione energetica fornisce i dati sulla prestazione energetica di un edificio e i requisiti minimi della prestazione energetica stessa, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e fare confronti sulla strategia da mettere in atto in merito al risultato che si vuole ottenere. L’attestato può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale. Inoltre, possono essere identificate le raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio, e queste riguardano:

  • le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia;
  • le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

All’interno dell’attestato si precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard: la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Sono indicate anche le informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni e possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti relativi alle diagnosi energetiche, incentivi di carattere finanziario e possibilità di finanziamento. In merito ai requisiti minimi, i Paesi dell’UE devono stabilire quelli che riguardano il rendimento energetico ottimali: una volta individuati, i requisiti vanno rivisti ogni cinque anni. Essi devono concentrarsi sugli edifici, i loro componenti e l’energia utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione integrata.

Il quadro metodologico della Commissione europea

Per fornire una strategia comunitaria, la Commissione europea ha stabilito un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli di costi ottimali al fine di ottemperare ai requisiti di rendimento energetico. Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica. Il quadro prevede che, ai fini del calcolo, gli Stati membri adottino come anno iniziale per il calcolo l’anno in cui il calcolo viene eseguito, impieghino il periodo di calcolo e le categorie di costo, e, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, considerino i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS. Il quadro metodologico viene poi integrato con informazioni riguardanti il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio; il tasso di sconto; i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale; i fattori di energia primaria; l’evoluzione dei prezzi dell’energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici.

Cosa dice la Direttiva UE 2018/844

Nel 2018 sono state apportate delle modifiche alla precedente Direttiva. La Direttiva UE 2018/844 impone ai Paesi dell’UE di elaborare strategie di ristrutturazione a lungo termine per sostenere il rinnovamento degli edifici residenziali e non, costituendo un parco edilizio altamente energetico e decarbonizzato entro il 2050. Le strategie vanno definite in una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili, in vista dell’obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto al 1990. Le principali modifiche apportate sono:

  • l’ampliamento dell’attuale regime di ispezione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria per includere sistemi combinati (con ventilazione) e tenere conto delle prestazioni dei sistemi in condizioni operative tipiche;
  • incoraggiamento dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle tecnologie intelligenti di automazione e controllo negli edifici;
  • roll-out dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici nei parcheggi degli edifici, richiedendo l’installazione di infrastrutture di canalizzazione e punti di ricarica;
  • introduzione di un indicatore di «preparazione intelligente» per valutare la capacità degli edifici di adattarsi alle esigenze dell’occupante, di ottimizzare il suo funzionamento e di interagire con la rete.

La normativa italiana: le attestazioni APE

In Italia, la strategia europea trova attuazione nel rilascio delle attestazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica), che ha sostituito il primo ACE (Attestato di Certificazione Energetica), e AQE (Attestato di Qualificazione Energetica).

Nel 2013 il decreto-legge 63/2013 introduce l’obbligo dell’attestato di prestazione energetica, ovvero un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e la redazione del modello di attestazione di Prestazione Energetica (APE) – decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013). Oltre al format dell’APE, le linee guida prevedono anche uno schema di annuncio di vendita o locazione, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini, e un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE). Il suo scopo principale è quello di essere uno strumento informativo dei proprietari, degli acquirenti e/o dei locatari per consentire la valutazione e il confronto fra edifici diversi in base alla prestazione energetica. Gli edifici vengono così classificati e distribuiti su una scala in base alla “classe energetica” dalla più bassa “G” alla più alta “A4”.

L’APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici. Un attestato di Prestazione Energetica redatto correttamente riporta le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
  • la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale e area solare equivalente e trasmittanza termica periodica)
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica
  • le emissioni di anidride carbonica
  • gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata
  • la quantità annua di energia consumata per vettore energetico
  • l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti

L’obbligo di APE per la compravendita degli immobili è in vigore dal 2009 e dal 2010 è necessario anche per la locazione. Sono stati poi inseriti gli obblighi per il trasferimento a titolo gratuito di un immobile ad un familiare, la redazione di un annuncio di vendita e la ristrutturazione che riguardi più del 25% della superficie del fabbricato. Per quest’ultimo caso, l’obbligo vige anche se è già stato redatto un APE dell’edificio precedente alla riqualificazione o ristrutturazione.

L’APE, affinché sia valido, deve essere redatto da un soggetto accreditato, il certificatore energetico, che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs.192/05). Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra, il quale ha delle responsabilità sia civili sia penali

AQE

L’attestato di qualificazione energetica è un rapporto in cui sono raccolte e sintetizzate tutte le informazioni relative alle caratteristiche energetiche di un edificio, del quale vengono indicati soprattutto la necessità energetica primaria e la classe energetica di appartenenza dello stesso. Viene redatto da un tecnico qualificato e abilitato, che sia stato coinvolto nella costruzione dell’edificio che è stato da lui sottoposto a perizia, e firmato dal direttore dei lavori. È obbligatorio produrre tale attestazione per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi previsti dall’art. 3, comma 2 lettere A, B e C del D.Lgs. 192/05, cioè quando si tratta di ristrutturazioni totali.

L’AQE, dopo l’entrata in vigore delle direttive e delle linee guida nazionali per la certificazione degli edifici previste dal D.M. del 26 Giugno 2009, è diventato uno strumento che mira a semplificare il rilascio successivo della certificazione energetica (APE).

Il documento deve essere successivamente consegnato al Comune nel quale l’edificio è ubicato e deve contenere una proposta di classe energetica, ma non quella definitiva. Vanno allegati anche tutti gli altri documenti riguardanti la fine dei lavori: ciò significa che la dichiarazione di fine lavori, se non sarà accompagnata dall’attestato di qualificazione energetica, non potrà essere considerata valida.

Si sottolinea che l’APE si differenzia dall’AQE proprio nell’attribuzione della classe energetica: nel primo la classe energetica è attribuita basandosi su dati effettivi dell’immobile, mentre il secondo indica solo una proposta di attribuzione, che comunque deve essere poi validata e approvata. Mentre l’AQE deve essere redatto dal tecnico che è stato chiamato in prima persona nell’attuazione dei lavori di costruzione, l’APE può essere rilasciato da un professionista o ente esterno, che comunque dovranno sempre essere qualificati e abilitati.

LEED

Di differente natura rispetto all’APE e all’AQE è il LEED, un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. Il LEED sostiene un approccio orientato alla sostenibilità, identificando le prestazioni degli edifici in settori quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Sviluppato dalla U.S. Green Building Council (USGBC), il sistema si basa sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun requisito. La somma dei crediti costituisce il livello di certificazione: da certificazione Base a Platino.

GBC ITALIA (Green Building Council Italia) è l’organismo promosso dalla società consortile Distretto Tecnologico Trentino. Lo scopo di tale certificazione è quello di esaltare le caratteristiche green degli edifici. Il costo della Certificazione varia in base al tipo di certificazione e viene calcolato proporzionalmente alla superficie degli immobili. Sussiste anche una quota di registrazione, peraltro non sempre applicabile. Condizioni favorevoli si applicano nel caso di progetti che coinvolgono più immobili.

Sfruttando un sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici, vengono assegnati i crediti, in base ai quali sarà poi rilasciata o meno la certificazione. Il sistema di valutazione a punteggio si estrinseca in 4 categorie:

  • la certificazione LEED Platinum
  • la certificazione LEED Gold
  • la certificazione LEED Silver
  • la certificazione LEED (base)

La certificazione Platinum prevede un punteggio che va da 80 a 110. La certificazione Gold vede un punteggio che va da 60 a 79. La Silver un punteggio da 50 a 59 e, infine, la certificazione LEED di base, che prevede il rispetto di determinati prerequisiti e il raggiungimento da 40 a 49 crediti.

La certificazione LEED di un edificio viene rilasciata dopo l’analisi delle seguenti categorie:

  • scelta del sito e dei trasporti
  • processo integrato
  • gestione dell’acqua
  • siti sostenibili
  • energia e atmosfera
  • materiali e risorse
  • qualità dell’ambiente interno
  • innovazione
  • priorità regionale

Conclusioni

Il leitmotiv che si riscontra in ciascun esempio di certificazione è la volontà di definire, sulla base di categorie ben strutturate e misurabili, quali siano le capacità e le criticità nello sfruttamento delle risorse energetiche di un edificio: sulla base di queste misurazioni, si deve poi attuare una strategia efficace ed efficiente, affinché si possa riuscire a costruire un futuro in cui vi siano edifici funzionali e rispettosi dell’ambiente.

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